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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1098

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con  regio
decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato  con  regio  decreto  20
aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382, in particolare l'art. 16; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Considerata la necessita' di  adeguare  la  norma  sulla  direzione
delle scuole dirette a fini speciali al  disposto  dell'art.  16  del
citato decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato  con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione
dei successivi articoli, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: 
 
        Scuola di preparazione per tecnici di oto-neurologia 
                  (scuola diretta a fini speciali) 
  Art. 187. - E' istituita ai sensi  dell'art.  20  del  testo  unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici
di oto-neurologia che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica
dell'Universita'. 
  Art.  188.  -  La  durata  del  corso  di  studi  della  scuola  di
preparazione  per  tecnici  di  oto-neurologia  e'   di   tre   anni.
L'indirizzo e' teorico-pratico. 
  Il numero complessivo degli iscritti alla  scuola  e'  di  quindici
(cinque per ogni anno di corso). 
  Art. 189. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano  in
possesso  del  titolo   di   studio   prescritto   per   l'ammissione
all'Universita' o istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti
debbono, nei termini regolamentari, presentare  apposita  domanda  su
carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti  documenti
e sostenere un  esame  di  ammissione  che  avra'  luogo  nei  giorni
stabiliti dal rettore con apposito manifesto. 
  Le  domande  di  iscrizione  ad  anni  successivi  al  primo  vanno
presentate nei termini regolamentari. 
  Art. 190. - Alla scuola si accede previo esame di cultura  generale
su argomenti facenti parte dei normali programmi dei  licei  o  degli
istituti di istruzione  secondaria,  con  particolare  riguardo  alla
parte  dell'insegnamento   di   fisica   acustica.   La   commissione
giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina  e
chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da
due membri scelti  fra  professori  di  ruolo,  incaricati  e  liberi
docenti. 
  Art. 191. - La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. 
  In caso di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
  La facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della  stessa  Universita'
esercita la vigilanza sul regolare funzionamento  della  scuola.  Gli
incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta  del
consiglio di facolta' di medicina e  chirurgia,  udito  il  direttore
della scuola. 
  Art. 192. - L'anno  accademico  ha  inizio  e  termine  nella  data
stabilita dalle leggi in vigore per  l'istruzione  universitaria.  Le
date d'inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a  quelle
fissate per l'anno accademico. 
  Tali date, tuttavia, possono essere spostate per  ragioni  speciali
inerenti la natura del corso. 
  Art. 193. - Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      1) anatomia del sistema vestibolare ed acustico; 
      2) fisiologia del sistema vestibolare ed acustico; 
      3) elementi di vestibologia; 
      4) basi fondamentali di fisica-acustica-audiometria; 
      5) rapporti tra labirinto, occhio e il ristagno oculare; 
      6) semeiologia vestibolare; 
    2° Anno: 
      1) prove galvaniche, termiche, toroacceleratorio, cupolometria;
      2) elettronistagmografia e termiche di registrazione; 
      3) neurologia; 
      4) neurochirurgia; 
      5) oto-neurologia I; 
      6) esercitazioni pratiche di vestabologia; 
    3° Anno: 
      1) patologia labirintica; 
      2) patologia del sistema vestibolare centrale; 
      3) neuropsichiatria; 
      4) otorinolaringoiatria; 
      5) oto-neurologia II; 
      6) esercitazioni pratiche di vestabologia; 
  Art. 194. - L'intero  corso  di  studi  e'  costituito  da  lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dalla  frequenza  obbligatoria
ai fini dell'apprendimento per un periodo di due anni nel reparto  di
vestibologia della clinica otorinolaringoiatrica. 
  La frequenza viene comprovata dalla attestazione  rilasciata  dagli
insegnanti sui libretti di iscrizione. 
  La  attestazione   di   frequenza   e'   indispensabile   ai   fini
dell'ammissione agli esami. 
  Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate
dal preside della facolta' di medicina e chirurgia  su  proposta  del
direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono
composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente,  e  da
due insegnanti della scuola stessa. 
  La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore
della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa
e da altri docenti. 
  Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. 
  L'esame di diploma  consiste,  a  scelta  del  candidato,  o  nella
discussione di una  tesi  scritta  su  un  argomento  riguardante  le
materie di insegnamento, eventualmente integrato da una prova pratica
stabilita dalla commissione esaminatrice,  o  in  un  esame  generale
teorico pratico. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza alla  scuola,  ma,  se  al
secondo  anno  non  sia  loro  riconosciuta  la  idoneita',   saranno
senz'altro esclusi da  ulteriori  prove.  Agli  allievi  che  avranno
superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma  di  tecnico  di
otoneurologia. 
  Art. 195. - Per essere ammessi a frequentare  gli  anni  del  corso
successivo al primo, gli iscritti  devono  aver  superato  gli  esami
dell'anno precedente. 
  Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame  di
diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami prescritti. 
  Gli esami di profitto e di diploma si danno  in  due  sessioni,  la
prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi  e
la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio  del  nuovo  anno
scolastico. 
  Art. 196. - Il consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  su
proposta della direzione della scuola,  approvata  dal  consiglio  di
facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei  contributi.  Le
tasse e soprattasse annuali a carico  degli  iscritti  restano  cosi'
destinate: 
 
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
soprattassa annuale d'esami. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 
tassa annuale di iscrizione per studenti 
fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 
 
  Art. 197. - Al funzionamento della suddetta scuola  si  provvedera'
con i proventi delle tasse, soprattasse  e  contributi  dovuti  dagli
iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici  o
privati. 
           Scuola di preparazione per tecnici di ortofonia 
                            (logopedisti) 
                      (diretta a fini speciali) 
  Art. 198. - E' istituita, ai sensi dell'art.  20  del  testo  unico
delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con  regio  decreto
31 agosto 1933, n. 1592, una  scuola  speciale  di  preparazione  per
tecnici di ortofonia (logopedisti) che  ha  sede  presso  la  clinica
otorinolaringoiatrica dell'Universita'. 
  Art. 199. - La  durata  del  corso  degli  studi  della  scuola  di
preparazione per tecnici di ortofonia (logopedisti) e' di  tre  anni.
L'indirizzo e' teorico-pratico. 
  Il numero complessivo degli iscritti e'  di  quindici  (cinque  per
ogni anno di corso). 
  Art. 200. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano  in
possesso  del  titolo   di   studio   prescritto   per   l'ammissione
all'Universita' od Istituto di istruzione universitaria. 
  Gli  aspiranti  debbono,  nei  termini  regolamentari,   presentare
apposita domanda su carta legale diretta al rettore e  corredata  dei
prescritti documenti e sostenere un esame  di  ammissione  che  avra'
luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. 
  Le  domande  di  iscrizione  ad  anni  successivi  al  primo  vanno
presentate nei termini regolamentari. 
  Art. 201. - Alla scuola si accede previo esame di cultura  generale
su argomenti facenti parte dei normali programmi dei  licei  o  degli
istituti di istruzione  secondaria,  con  particolare  riguardo  alla
parte dell'insegnamento di fisica acustica. 
  La  commissione  giudicatrice  viene  nominata  dal  preside  della
facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal  direttore  della
scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori  di  ruolo,
incaricati e liberi docenti. 
  Art. 202. - La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. 
  In caso di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
  La facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della  stessa  Universita'
esercita la vigilanza sul regolare funzionamento  della  scuola.  Gli
incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del
consiglio di facolta' di medicina e  chirurgia,  udito  il  direttore
della scuola. 
  Art. 203. - L'anno  accademico  ha  inizio  e  termine  nella  data
stabilita dalle leggi in vigore per  l'istruzione  universitaria.  Le
date di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle
fissate per l'anno accademico. 
  Tali date, tuttavia, possono essere spostate per  ragioni  speciali
inerenti la natura del corso. 
  Art. 204. - Le materie di insegnamento sono: 
    1° Anno: 
      anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolari; 
      fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolari; 
      elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 
      psicologia generale; 
      elementi di audiologia; 
      elementi di fonetica e linguistica. 
    2° Anno: 
      foniatria I; 
      tecniche di riabilitazione fonetica I; 
      semeiotica foniatrica; 
      fonetica sperimentale; 
      psicologia del linguaggio; 
      tecniche audiometriche. 
    3° Anno: 
      foniatria II; 
      tecniche di riabilitazione II; 
      riabilitazione protesica; 
      neuropsichiatria infantile; 
      tecniche di psicomotricita'; 
      psicopedagogia. 
  Art. 205. - L'intero  corso  di  studi  e'  costituito  da  lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dalla  frequenza  obbligatoria
ai fini dell'apprendimento per un periodo di due anni nel reparto  di
foniatria della clinica otorinolaringoiatrica. 
  La frequenza viene comprovata dalla attestazione  rilasciata  dagli
insegnanti sui libretti di iscrizione. La attestazione  di  frequenza
e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. 
  Art. 206. - Le commissioni degli esami di  profitto  e  di  diploma
sono nominate dal preside della facolta' di medicina e  chirurgia  su
proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami  di
profitto sono composte da tre  membri:  il  direttore  della  scuola,
presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. 
  La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore
della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa
e da altri docenti. Ogni commissario  ha  a  sua  disposizione  dieci
punti. L'esame da' diploma consiste, a scelta del candidato, o  nella
discussione di una  tesi  scritta  su  un  argomento  riguardante  le
materie di insegnamento, eventualmente integrate di una prova pratica
stabilita dalla commissione esaminatrice,  o  in  un  esame  generale
teorico-pratico. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza  alla  scuola,  ma  se  al
secondo  anno  non  sia  loro   riconosciuta   l'idoneita',   saranno
senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra'  rilasciato
il diploma di tecnico di ortofonia (logopedista). 
  Art. 207. - Per essere ammessi a  frequentare  gli  anni  di  corso
successivi al primo gli  iscritti  devono  aver  superato  gli  esami
dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso,  per  essere
ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver superato tutti
gli esami prescritti. 
  Gli esami di profitto e di diploma si danno  in  due  sessioni,  la
prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi  e
la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio  del  nuovo  anno
accademico. 
  Art. 208. - Il consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  su
proposta della direzione della scuola,  approvata  dal  consiglio  di
facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei  contributi.  Le
tasse e le soprattasse annuali a carico degli iscritti restano  cosi'
destinate: 
 
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 
tassa annuale di iscrizione per studenti 
fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 
 
  Art. 209. - Al funzionamento della suddetta scuola  si  provvedera'
con i proventi delle tasse, soprattasse  e  contributi  dovuti  dagli
iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici  e
privati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 250