stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1094

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 10-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;.
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Torino e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nei suoi pareri;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
    Gli  articoli  236,  237,  238,  239,  240,  241, 242, 243 e 244,
relativi  alla  scuola  di  specializzazione in cardioangiochirurgia,
sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

         Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

  Art.  236.  - La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia
ha  sede  presso  la  cattedra  di cardiochirurgia - centro Blalock -
dell'Universita'  di Torino e conferisce il diploma di specialista in
cardioangiochirurgia.
  Art.  237.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato,  che  pure  insegni  nella scuola
medesima.
  Art. 238. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  allo  esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art. 239. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  240.  -  Il  numero  massimo di allievi e' di due per anno di
corso  e  complessivamente  di  dieci  iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art.  241.  -  L'ammissione e' subordinata all'esito di un concorso
per titoli ed esami.
  Art. 242. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) embriologia e teratologia;
      2)  anatomia descrittiva e topografica generale con particolare
riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
      3) patologia chirurgica generale;
      4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
      5) radiologia generale;
      6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
      7) principi di informatica medica;
      8) elementi di ingegneria medica.
    2° Anno:
      1)  anatomia descrittiva e topografica generale con particolare
riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
      2) clinica chirurgica generale;
      3)  anatomia  ed  istologia patologica con particolare riguardo
all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
      4) cardioangioradiologia (biennale) I;
      5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
      6) elementi di anestesia e rianimazione;
      7) fisiopatologia respiratoria;
      8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
      9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.
    3° Anno:
      1)  anatomia  ed  istologia patologica con particolare riguardo
all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
      2) cardioangioradiologia (biennale) II;
      3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
      4) semeiotica angiologica;
      5) cardiologia medica (biennale) I;
      6)  terapia  chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del
cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
      7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
      8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
      9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale)
I;
    4° Anno:
      1) cardiologia medica (biennale) II;
      2) angiologia medica;
      3)  terapia  chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del
cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
      4)  terapia  chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie
periferiche;
      5) terapia intensiva (biennale) I;
      6) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
      7) cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
      8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale)
II.
    5° Anno:
      1)  terapia  chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del
cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
      2) terapia intensiva (biennale) II;
      3) cardioangiochirurgia pediatrica (biennale) II;
      4) assistenza meccanica cardiocircolatoria.
  Art.  243.  -  La  frequenza  alle lezioni ed alle esercitazioni e'
obbligatoria.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza non
possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
  Art. 244. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i
relativi  esami,  il  cui  superamento  e'  condizione necessaria per
l'iscrizione  all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale
l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  Alla  fine  del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha
luogo  l'esame  di  diploma  consistente  nella  discussione  di  una
dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione
e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della
scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 252