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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1088

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 8-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia,  approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduto il decreto del Presidente della  Repubblica  dell'11  luglio
1980, n. 382; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Pavia e convalidati dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Veduta la necessita' di adeguare la  norma  sulla  direzione  delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con  i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
    Dopo l'art. 397, e con lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli  successivi,  sono  Inseriti  i  seguenti  nuovi   articoli,
relativi alla istituzione delle seguenti scuole: 
      scuola di specializzazione in anatomia patologica; 
      scuola di specializzazione in neurofisiologia clinica; 
      scuola di specializzazione in tossicologia forense. 
                               Art. 1. 
          Scuola di specializzazione in anatomia patologica 
 
  Art. 398. - Alla scuola di specializzazione in anatomia  patologica
vengono ammessi laureati In medicina  e  chirurgia  in  possesso  del
diploma  di  abilitazione  allo  esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro
anni e non e' suscettibile di abbreviazione. 
  La scuola  ha  sede  presso  l'istituto  di  anatomia  e  istologia
patologica. Essa conferisce il diploma  di  specialista  in  anatomia
patologica. 
  La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore  ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata  a
professore associato, che pure  insegni  nella  scuola  medesima.  Il
numero  massimo  di  allievi  e'  di  cinque  per  anno  di  corso  e
complessivamente di venti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 399. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia patologica sistematica I; 
      tecnica delle autopsie; 
      diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; 
      tecniche istologiche ed istochimiche. 
    2° Anno: 
      anatomia patologica sistematica II; 
      diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; 
      diagnostica istopatologica I; 
      tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 
    3° Anno: 
      diagnostica istopatologica II; 
      tecniche    di    microscopia    elettronica    e     biologica
ultrastrutturale; 
      immunopatologia. 
    4° Anno: 
      diagnostica istopatologica III; 
      diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale; 
      diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione
sanitaria; 
      applicazioni statistiche ed epidemiologiche. 
  Art.  400.  -  Agli  allievi  della  scuola  e'  fatto  obbligo  di
frequentare  le  lezioni  ed  i  seminari  programmati   nonche'   di
partecipare quotidianamente all'attivita' diagnostica  e  scientifica
svolta nell'istituto di anatomia ed istologia patologica o nel centro
di diagnostica istopatologica dell'Universita'  di  Pavia  ovvero  di
altro istituto o servizio anatomo-patologico che  per  qualificazione
scientifica  e  professionale  dei  relativi   specialisti,   e   per
attrezzature  e  casistica  disponibili  garantisca  all'allievo  una
effettiva ed approfondita esperienza pratica nella disciplina. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame. 
  Art. 401. - Alla fine  di  ogni  corso  gli  iscritti,  per  essere
ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle
materie impartite durante l'anno.Per le materie a  corso  pluriennale
l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno  superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un
argomento attinente alla specializzazione.