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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1084

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2319 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2819, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Roma  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Il  testo dell'art. 816, relativo alla sede ed alla direzione della
scuola   di  specializzazione  in  allergologia,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "La  scuola  e'  annessa  alla  prima  cattedra  di  clinica medica
generale e terapia medica.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  a professore ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso  di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a
professore associato, che pure insegni nella scuola medesima".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 263