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LEGGE 22 marzo 1982, n. 86

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1982 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE NELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo

1, le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1982"; Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1

"Art. 1-bis. - Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 della medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1982".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1982

PERTINI SPADOLINI - BALZAMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA