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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 1075

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio
decreto  8  febbraio  1925,  n. 230 e modificato con regio decreto 31
ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ed in particolare l'art. 122;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
col Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.

  Dopo  l'art.  163  dello  statuto  e'  aggiunto  il  seguente nuovo
articolo:
  Art.   164.  -  Per  quanto  riguarda  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento  economico  dei professori associati e dei ricercatori si
applicano  le  norme  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le norme vigenti per il
corrispondente personale delle universita' statali.
  Per  quanto  riguarda  invece  il  trattamento  di  previdenza e di
assistenza del predetto personale, sara' provveduto nei modi indicati
negli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Universita'.