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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1071

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Pavia, approvato con regio
decreto  14  ottobre 1926, n. 2130 e' modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Pavia e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  le norme sulla direzione
delle  scuole  di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole
dirette  a  fini  speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo l'art. 550, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  e'  inserito il nuovo seguente articolo
concernente  l'istituzione  di una scuola diretta a fini speciali per
tecnici infettivologi:
  Art.  551.  -  La scuola, istituita ai sensi dell'art. 20 del testo
unico  31  agosto  1933,  n.  1592,  ha lo scopo di preparare tecnici
intermedi fra il medico da un lato ed il tecnico-diplomato-infermiere
specializzato, dall'altro.
  La  scuola  avra'  sede presso l'istituto di clinica delle malattie
infettive   che   mettera'   a  disposizione  tutte  le  attrezzature
didattiche  e  scientifiche  necessarie, oltre che i mezzi finanziari
per il funzionamento della scuola.
  La durata del corso di studi e' di due anni.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  a professore ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
  in  caso  di  motivato  impedimento  la  direzione  della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Il  direttore  sara'  coadiuvato  nelle  discussioni  in  ordine al
funzionamento  della  scuola  da un consiglio della scuola, organismo
collegiale  di  cui  faranno  parte  di  diritto cinque docenti della
scuola  di  specializzazione  in  malattie  infettive  facenti  parte
dell'organico di malattie infettive.
  Possono  essere ammessi alla scuola allievi di sana costituzione in
possesso  di  un titolo di istruzione secondaria superiore valido per
l'iscrizione all'Universita'.
  Chi  aspira  ad  ottenere l'iscrizione al primo anno di corso della
scuola dovra' sostenere un esame di ammissione per un numero di posti
determinato anno per anno dal rettore su proposta del direttore della
scuola. Tale numero non potra' essere superiore a quindici.
  Non sono previste abbreviazioni di corso.
  Le  tasse  e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono
quelle previste dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1951, n. 1551.
  L'importo  dei  contributi  speciali per biblioteche e per spese di
laboratorio,  di esercitazioni e riscaldamento e' fissato annualmente
dal  consiglio  di amministrazione su proposta del senato accademico,
udita la facolta'.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) clinica e patologia delle malattie infettive (biennale);
      2)  epidemiologia  generale e speciale delle malattie infettive
batteriche, virali e parassitarie (biennale);
      3)   tecniche   assistenziali   e   diagnostiche   sul   malato
(elettrocardiografia,  elettroencefalografia, endoscopia, radiologia,
medicina   nucleare   e  varie)  applicate  alle  malattie  infettive
(biennale);
      4) igiene ambientale con particolare riguardo alla ecologia;
      5) profilassi diretta delle malattie infettive;
      6) vaccinazione e campagne di vaccinazione di massa;
      7)  chemioprofilassi  nella  lotta contro le malattie infettive
tropicali e non tropicali.
    2° Anno:
      8) clinica e patologia delle malattie infettive (biennale);
      9)  epidemiologia  generale e speciale delle malattie infettive
batteriche, virali e parassitarie (biennale);
      10)   tecniche   assistenziali   e   diagnostiche   sul  malato
(elettrocardiografia,  elettroencefalografia, endoscopia, radiologia,
medicina   nucleare   e  varie)  applicate  alle  malattie  infettive
(biennale);
      11) diagnostica microbiologica, virologica e parassitologica;
      12)   educazione   e   legislazione   sanitaria   nazionale  ed
internazionale;
      13) clinica delle malattie tropicali.
    Per  essere  ammessi  a  frequentare il secondo anno di studi gli
allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno.
  Nel caso in cui non abbiano superato gli esami del primo anno, essi
rimarranno  nella  posizione di fuori corso fino a quando non avranno
assolto agli obblighi previsti.
  L'esame   di   diploma   consiste   in  un  colloquio  su  un  tema
preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1982
  Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 341