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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 969

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

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Testo in vigore dal: 16-3-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Venezia, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1029 e modificato con regio decreto 26
marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'Istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Venezia, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  35,  con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  e'  inserito il seguente nuovo articolo
concernente  l'istituzione  presso la facolta' di chimica industriale
di istituti policattedra:
    Art. 36:
      istituto di chimica generale ed inorganica;
      fisica;
      chimica fisica;
      chimica organica e spettrochimica;
      chimica industriale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982
  Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 228