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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. 632

Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767 (in G.U. 29/12/1981, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 24-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  adottare  immediate
disposizioni   in   materia  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante  al  fine di assicurare la continuita' dell'assistenza e di
procedere  gradualmente  all'assunzione  da parte del Ministero della
sanita' delle relative funzioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I  termini  del  31  ottobre  1981  e  del  1 novembre 1981, di cui
all'art.  1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella
legge  1  luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo
del   30   giugno   1982  per  le  attivita'  di  gestione,  connesse
all'assistenza   sanitaria  al  personale  navigante,  richieste  dal
Ministero  della  sanita'  ai  commissari  liquidatori delle gestioni
sanitarie delle casse marittime.
  A  tal  fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di
personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al
Ministero  della  sanita'  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
  Il personale assegnato al Ministero della sanita' e' inquadrato nel
ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n.
33,  con  decorrenza  1  novembre  1981, e conserva fino alla data di
emanazione  del  decreto  di  inquadramento il trattamento economico,
normativo   e   di   fine  servizio  goduto  presso  le  gestioni  di
provenienza.
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 12 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili
appartenenti  alla  gestione  previdenziale  delle  casse marittime e
destinati  prevalentemente  alle  esigenze  delle  soppresse gestioni
sanitarie  sono  vincolati  per la destinazione in uso all'assistenza
sanitaria al personale navigante.
  Il Ministro della sanita' provvede, nei limiti previsti dall'art. 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614,
ad  adeguare l'ordinamento degli uffici di sanita' marittima ed aerea
alle esigenze dell'assistenza al personale navigante. (2) ((3))
  Gli  uffici  di  sanita'  marittima  di  Genova,  Trieste  e Napoli
assicurano,  con  apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e
contabili   dei   locali   uffici   di   porto,   anche   adempimenti
amministrativi  e  contabili  connessi  con l'assistenza al personale
navigante  di  competenza dell'amministrazione centrale e degli altri
uffici di sanita' marittima ed aerea. (2) ((3))
  Al  servizio di cui al comma precedente e' preposto, senza che cio'
comporti  ampliamento dell'organico del personale del Ministero della
sanita', un primo dirigente amministrativo o equiparato. (2) ((3))
  Per   il   finanziamento  dei  compiti  gestionali  assicurati  dai
commissari  liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma
del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  che  e'  abrogato  l'art.  1,  comma quinto, sesto e settimo, del
decreto-legge  7 novembre 1981, n. 632, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767; ha inoltre disposto (con l'art.
10,  comma  2)  che  "L'abrogazione  di  cui  al comma 1 ha efficacia
dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto,
in  relazione  alle  materie  di  rispettiva competenza, e comunque a
decorrere dal 1 gennaio 1994".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  266, come modificato dal D.L. 23
ottobre  1996,  n.  542,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 23
dicembre  1996,  n.  649,  ha  disposto  (con l'art. 10, comma 2) che
l'abrogazione dei commi quinto, sesto e settimo del presente articolo
"ha  efficacia  dall'entrata  in  vigore dei regolamenti previsti dal
presente   decreto,   in   relazione   alle   materie  di  rispettiva
competenza".