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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 614

Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1985)
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Testo in vigore dal:  22-10-1980

Art. 2


In relazione a mutate esigenze funzionali il Ministero della sanità, sentita la regione interessata e il consiglio di amministrazione, può modificare il livello degli uffici e, acquisito il parere dei Ministri interessati, la sede degli stessi e l'ampiezza della relativa circoscrizione, ferma restando la dotazione organica dei posti di primo dirigente e di dirigente superiore di cui alle annesse tabelle.