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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. 1234

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 13-11-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto  4  novembre  1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Milano e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nei suoi pareri;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
    Art.  148  -  all'elenco  delle  scuole  di  specializzazione  in
medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti scuole:
      seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;
      seconda  scuola  di  specializzazione  in  ematologia  generale
(clinica e laboratorio);
      seconda  scuola  di  specializzazione  in  gastroenterologia ed
endoscopia digestiva.