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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1232

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 13-11-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1162 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nei suoi pareri;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  istituzione,  presso  la prima facolta' di medicina e
chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia.

  Scuola di specializzazione in oncologia

  Art.  561.  -  La  scuola  di specializzazione in oncologia ha sede
presso  l'istituto  di  patologia generale e conferisce il diploma di
specialista in oncologia.
  Art.  562.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato,  che  pure  insegni  nella scuola
medesima.
  Art.  563.  -  Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i
laureati  in  medicina e chirurgia. E' richiesto all'inizio del corso
il  possesso  del diploma di abilitazione all'esercizio professionale
rilasciato dalla autorita' competente.
  Art.  564.  -  La durata del corso di studi e' di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art. 565. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di
corso  e  complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art. 566. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 567. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      patologia generale dei tumori I;
      oncologia sperimentale I;
      anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
      epidemiologia dei tumori;
      cancerogenesi   ambientale   e   professionale   e  prevenzione
primaria;
      immunologia dei tumori.
    2° Anno:
      patologia generale dei tumori II;
      oncologia sperimentale II;
      anatomia ed istologia patologica dei tumori II;
      citodiagnostica dei tumori;
      prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
      radiodiagnostica dei tumori;
      oncologia medica I;
      oncologia chirurgica I.
    3° Anno:
      oncologia medica II;
      oncologia chirurgica II;
      radioterapia dei tumori;
      oncologia dell'apparato genitale femminile;
      oncologia pediatrica;
      principi di riabilitazione oncologica;
      organizzazione della lotta contro i tumori.
  La   scuola  provvede  ad  organizzare  seminari  e  conferenze  su
specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.
  Art. 568. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche,
seminari  e  conferenze  organizzate dalla scuola e' obbligatoria per
l'ammissione  agli esami. Il superamento degli esami di ciascuno anno
e'  condizione  indispensabile  per l'iscrizione all'anno successivo.
Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei
corsi medesimi.
  Art.  569.  -  Al  termine  del  triennio per ottenere il diploma i
candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento
attinente alla specializzazione.