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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1228

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 12-11-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Pisa, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Pisa  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nei suoi pareri;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Lo  statuto  dell'Universita' di Pisa, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  L'art.   328,   relativo   alla   scuola   di  specializzazione  in
odontoiatria  e  protesi  dentaria,  e'  soppresso  e  sostituito dal
seguente:
  Art. 328. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni,
le   esercitazioni  tecniche  e  gli  ambulatori  per  l'intero  anno
scolastico. Il numero massimo e' di sessantasei nei tre anni.