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LEGGE 6 ottobre 1981, n. 560

Modifiche ed integrazioni all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sulla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-10-1981 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono collocati in congedo illimitato.