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LEGGE 1 ottobre 1981, n. 550

Conferimento di posti disponibili negli organici del Ministero degli affari esteri ai candidati risultati idonei nei concorsi banditi a partire dal 1° giugno 1977, per le carriere esecutiva ed ausiliaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  22-10-1981 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le graduatorie degli idonei nei concorsi banditi dal Ministero degli affari esteri a partire dal 1 giugno 1977 per le carriere esecutiva ed ausiliaria possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti dotazioni organiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 ottobre 1981

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA