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LEGGE 24 luglio 1981, n. 392

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative nonchè delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-7-1981 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, assegnati quali titolari con sede definitiva in provincia diversa da quella di residenza, sono utilizzati, a richiesta, per l'anno scolastico 1981-82, nella provincia di residenza, a condizione che nella sede di titolarità sia possibile assegnare personale di ruolo a disposizione ovvero personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto";
All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, fatta eccezione per i posti vacanti nelle scuole in lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160";
All'articolo 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"I posti debbono essere reperiti entro il 31 agosto. Dopo tale data non sono consentite nuove procedure di reperimento".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI SPADOLINI - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA