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LEGGE 25 maggio 1981, n. 280

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-6-1981 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.
Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.