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LEGGE 27 aprile 1981, n. 191

Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1981 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine di cui all'articolo unico della legge 4 luglio 1980, n. 325, è prorogato fino al 31 dicembre 1931.
Entro il 1 gennaio 1982 il Governo provvederà ad istituire ed attrezzare le mense obbligatorie di servizio previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, al fine di garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI FORLANI - LAGORIO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI