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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1981, n. 141

Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  3-5-1981 al: 3-7-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di dare esecuzione all'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1 gennaio 1980, una indennità di volo nella misura oraria di L. 6.000.
La corresponsione di tale indennità, che comunque non potrà essere superiore, per addestramento e collaudi, a dieci ore mensili, esclude l'erogazione dell'indennità giornaliera di rischio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, spettante per il turno in cui viene effettuato il volo.
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1981

PERTINI FORLANI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1981

Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 18