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LEGGE 23 marzo 1981, n. 93

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-1989
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Finanziamento delle comunita' montane

  I  fondi  destinati  al  perseguimento  delle finalita' di cui agli
articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti
nella  legge  finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e costituiscono, con riferimento alla quota prevista
per  le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge,
contributo  speciale  ai  sensi dell'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
  Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due
parametri:   popolazione   censita   e   superficie   dei   territori
classificati  montani,  tenendo  conto  per  le  province autonome di
Trento   e   Bolzano  dell'articolo  68-ter  dello  statuto  speciale
approvato  con  legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il
Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
  ((La  tabella  A  si intende automaticamente aggiornata allorche' i
parametri  citati  subiscono  variazioni,  secondo  i dati pubblicati
dall'UNCEM   (Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della
montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente)).
  Il  Ministro  del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni
dall'approvazione  del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi
di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano.
  Il  sesto  comma  dell'articolo  5  della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, e' abrogato.