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LEGGE 6 ottobre 1971, n. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  10-11-1971

Art. 4

(Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)


Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.
Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.
Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.
Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui allo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.
Per le finalità indicate nel precedente comma è riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo.
Alle predette regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.