stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1981, n. 44

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  20-3-1981 al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa:
a) per L. 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1980, di una indennità oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) per L. 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1 gennaio 1980, delle misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.