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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1981, n. 4

Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 (in G.U. 13/03/1981, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  13-1-1981 al: 31-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 10


Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.
Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1983.
Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni.