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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1981, n. 4

Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 marzo 1981, n. 58 (in G.U. 13/03/1981, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre il  differimento  di
taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica
e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti
o sospenda la esecuzione delle opere in corso; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 gennaio 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
        Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 10 
 
  Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti,  secondo  i
dati risultanti dall'ultimo censimento,  l'art.  51  della  legge  22
ottobre 1971, n. 865, e successive  modificazioni,  si  applica  fino
alla data del 31 dicembre 1983. 
  Il termine di quattro anni indicato nel primo  comma  dell'art.  18
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 1983. 
Il termine di cui al quinto comma del medesimo  articolo,  modificato
con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980,  n.  385,  e'  stabilito  in
cinque anni. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58,  comma
1, n. 115) che e' abrogato "il decreto legge 8 gennaio 1981,  n.  58,
convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58". 
  Si fa presente  che  il  decreto  legge  8  gennaio  1981,  n.  58,
riportato erroneamente  nel  testo  della  Gazzetta  Ufficiale,  deve
intendersi decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4. 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga  dell'entrata  in  vigore   dell'abrogazione   del   presente
provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione  del  presente  provvedimento
dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la  proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre
2002 al 30 giugno 2003. 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione  del  presente  provvedimento
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.