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LEGGE 30 dicembre 1980, n. 895

Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

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Testo in vigore dal: 14-1-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Conferma di norme previdenziali

  In  attesa  della  legge  di  riforma del sistema pensionistico, le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  16, primo comma, 20, 21, commi
primo  e  secondo,  25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,
restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti
temporali   previsti  nelle  disposizioni  stesse  devono  intendersi
posticipati di due anni.
  Il  contributo  di  adeguamento  dovuto  dagli  artigiani  e  dagli
esercenti   attivita'   commerciali  per  l'anno  1981  e'  calcolato
moltiplicando  il  contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto
alle  variazioni  annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno
1975,  n.  160,  per  il  coefficiente  3,0; la misura dei contributi
contemplata  nell'articolo  26  per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e' soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge
3  giugno  1975,  n.  160.  Per  gli  addetti  ai servizi domestici e
familiari,  le  retribuzioni  orarie  di  cui  all'articolo 14, sesto
comma,  del  decreto-legge  30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  variano a
decorrere  dal  1981  nella stessa misura percentuale e con la stessa
decorrenza  delle  variazioni  delle  pensioni  che  si verificano in
applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con
l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.