stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 22

Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa


A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1 gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale.