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LEGGE 9 ottobre 1980, n. 634

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  29-10-1980 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;
b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;
c) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.
La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.