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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 268

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1980, n. 439 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-6-1980 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti:
"I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, già scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980, sono prorogati a detta data.
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".