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LEGGE 2 aprile 1980, n. 114

Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei capi di seconda classe della Marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1983)
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Testo in vigore dal:  20-4-1980 al: 6-6-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per gli anni dal 1979 al 1983, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in servizio permanente è stabilito come segue:
per l'Esercito - ruolo unico delle armi e dei servizi: n. 1.350 unità nell'anno 1979 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;
per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1979 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità.
Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e i capi di seconda classe che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.
Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori e dei capi di prima classe e decorrono dal 1 gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che entro tale data abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo o di capo di seconda classe.
I marescialli capi ed i capi di seconda classe sono valutati con i criteri vigenti per ciascuna Forza armata e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
I quadri di avanzamento a maresciallo maggiore e a capo di prima classe già formati per l'anno 1979 restano operanti.
Le promozioni in soprannumero per l'anno 1979 disposte ai sensi del presente articolo hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1 gennaio 1979 e, agli effetti economici, dal 1 gennaio 1980.