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DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. 67

Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1980, n. 177 (in G.U. 17/05/1980, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-3-1980 al: 17-5-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative di linee ferroviarie in concessione, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.