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LEGGE 22 dicembre 1979, n. 642

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

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Testo in vigore dal: 29-12-1979
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre  1979,  n.  536,
concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni  e
del personale delle opere universitarie, di cui all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  con
le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale  delle
opere  universitarie,  previsto  dall'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  e'  attuato  in
conformita' delle seguenti disposizioni, nel rispetto  dell'autonomia
delle  universita'  degli  studi  garantita  dall'articolo  33  della
Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali  stabiliti  dalle
leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui
all'articolo 34 della Costituzione. 
    All'accertamento  della  situazione  economico-finanziaria  delle
singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979 provvede una
commissione nominata dal Ministro  della  pubblica  istruzione  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    La commissione, costituita da  dieci  membri,  cinque  dei  quali
designati dal Ministro della pubblica istruzione e  cinque  designati
dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13  della  legge
16 maggio 1970, n. 281, accerta, nel termine  perentorio  di  novanta
giorni,  la  situazione  economico-finanziaria  delle  singole  opere
universitarie e gestioni collegate. 
    I disavanzi eventualmente accertati sono  assunti  a  carico  del
bilancio statale ed alla  loro  copertura  si  provvede  in  sede  di
previsione del bilancio per il 1981. 
    Gli eventuali avanzi di amministrazione saranno conteggiati,  per
le singole regioni, in sede di effettiva erogazione delle ultime  due
rate dei trasferimenti riguardanti il bilancio per il 1980. 
    Le regioni assicurano la continuita'  delle  prestazioni  erogate
dalle opere universitarie in base alle vigenti disposizioni a  favore
degli studenti  universitari.  Per  garantire  la  continuita'  delle
suddette prestazioni, le opere continuano a svolgere la loro  normale
attivita', in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1979, fino
a quando le regioni non avranno differentemente provveduto. 
    Entro un anno dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
regioni provvedono con proprie leggi all'inquadramento del  personale
delle opere  universitarie  e  a  definirne  lo  stato  giuridico  ed
economico e la relativa utilizzazione. 
    Fino a quando le regioni non  avranno  provveduto  ai  sensi  del
precedente comma, al predetto personale continuano ad  applicarsi  le
norme in vigore alla data del 1 novembre  1979  relative  allo  stato
giuridico  e  al  trattamento  economico  di  attivita',  previdenza,
quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e
all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi. 
    Fino a quando le regioni non  avranno  provveduto  ai  sensi  del
settimo comma, al personale predetto continua ad applicarsi anche  la
disposizione dell'articolo 21, terzo comma, della  legge  25  ottobre
1977, n. 808,  ai  fini  dell'equiparazione,  prevista  dallo  stesso
articolo,  per  il  caso  in  cui  il   trattamento   del   personale
universitario venga modificato. 
    Per le entrate di  natura  tributaria  e  per  quelle  di  natura
contributiva delle opere universitarie previste  da  disposizioni  di
legge,  a  partire  dal  1  novembre  1979  si  applica  il  disposto
dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616. 
    I rapporti concernenti l'utilizzazione dei beni che non siano  di
proprieta' delle opere sono definiti con la legge-quadro sul  diritto
allo  studio.  In  ogni  caso,  e  fino  all'entrata  in  vigore   di
quest'ultima legge, le regioni possono  continuare  ad  utilizzare  i
beni immobili e mobili  attualmente  destinati  all'espletamento  dei
compiti istituzionali delle opere. 
    Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di cui al precedente  comma
deve avvenire alle  condizioni  previste  dai  rapporti  contrattuali
esistenti in quanto stipulati o dal  diritto  all'uso  del  bene  che
deriva da una  utilizzazione  dello  stesso  senza  contestazione  da
almeno dodici mesi. In questo secondo caso le  regioni  sono  tenute,
entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del presente decreto, a regolarizzare mediante  contratto
l'uso del bene. 
    L'accantonamento della somma di  L.  13.949.500.000  relativo  al
bimestre novembre-dicembre 1979, portato in aumento al  fondo  comune
di cui  all'articolo  8  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e
maggiorato secondo i criteri previsti dall'articolo 127  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e'  ripartito
tra le regioni interessate sulla base dei criteri indicati dal  CIPE,
sentita la commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della
citata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto conto  delle  finalita'
cui detti fondi erano  destinati  e  della  consistenza  dei  servizi
erogati. 
    Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo portato in  aumento  al
fondo comune in relazione alle funzioni delle opere  trasferite  alle
regioni, determinato secondo quanto disposto  dall'articolo  128  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  e'
ripartito fra le regioni interessate con il procedimento e in base ai
criteri indicati nel comma precedente. 
    Prima dell'entrata in vigore delle  leggi  regionali  di  cui  al
comma settimo e'  fatto  divieto  di  assumere  ulteriori  unita'  di
personale non previste nelle rispettive piante organiche delle opere. 
    Fino a quando le regioni non  avranno  provveduto  ai  sensi  del
settimo comma, i  membri  dimissionari  e  scaduti  dei  consigli  di
amministrazione vengono sostituiti con nomina  del  presidente  della
regione  su  proposta  del   rettore,   sentito   il   consiglio   di
amministrazione dell'universita'". 
 
  La presente legge, munito del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                  COSSIGA - VALITUTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO