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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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  • DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL
    SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

    Capo I
    DECENTRAMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • PROCEDURE
  • 6
  • 7
  • 8
  • agg.1
  • orig.
  • IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL
    PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
    UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

    Capo I
    IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN
    SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
  • 16
  • 17
  • NORME FINALI E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME FINALI
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  23-11-1977

Art. 21

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie


Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università.
Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno ad personam riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.
Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma.
Fino alla data del 1 novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162.