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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 476

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal: 14-10-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato  con  regio  decreto  26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Dopo  l'art.  560,  e  con  il  conseguente   spostamento   della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli, relativi alla  istituzione  presso  la  prima  facolta'  di
medicina e chirurgia, delle scuole di  specializzazione  in  medicina
nucleare ed in urologia: 
 
           Scuola di specializzazione in medicina nucleare 
 
  Art. 561. - La scuola di specializzazione in medicina  nucleare  ha
sede presso l'istituto di radiologia della prima facolta' di medicina
e chirurgia ed e' diretta da un professore di  ruolo  o  fuori  ruolo
della stessa materia o, in carenza, di materia affine. 
  Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati  in  medicina  e
chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e  la
loro  immatricolazione  e'  subordinata  all'esito  di  un  esame  di
ammissione. 
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso. 
  Art. 562. - La scuola  conferisce  il  diploma  di  specialista  in
medicina nucleare. 
  Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
  Art. 563. - Gli insegnamenti per il conseguimento  del  diploma  di
  specialista in medicina nucleare sono  cosi'  distribuiti  nei  tre
  anni di corso. 
  1° Anno: 
    a) fisica: con richiami di  matematica,  nozioni  di  statistica,
informatica e dosimetria; 
    b)   radiobiologia,   legislazione   e    norme    generali    di
radioprotezione; 
    c)  tecnica  di   acquisizione   e   memorizzazione   dei   dati,
fotodocumentazione e archiviazione; 
    d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 
  2° Anno: 
    a) teoria dei traccianti; 
    b) elementi di radiochimica; 
    c) applicazioni di diagnostica I; 
    d) tecniche di misure di radioattivita'. 
  3° Anno: 
    a) applicazioni diagnostiche II; 
    b) applicazioni terapeutiche; 
    c) radioprotezione e legislazione applicate. 
  Art. 564. - I singoli  insegnamenti  sono  tenuti  da  uno  o  piu'
docenti a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. 
  Art. 565. - Il numero massimo di iscritti in corso alla  scuola  e'
di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti
per l'intero corso di studi. 
  Art. 566. -  La  frequenza  pratica  e'  obbligatoria  (dieci  mesi
all'anno)  e  deve   avvenire   in   reparti   riconosciuti   idonei.
L'insegnamento  viene   svolto   mediante   lezioni,   esercitazioni,
seminari,  conferenze,  corsi  di  aggiornamento   aperti   anche   a
specialisti, ecc. Gli allievi, per essere  ammessi  a  sostenere  gli
esami delle singole materie, devono avere la firma  di  frequenza  da
parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi, al  termine  di
ogni anno  devono  superare  gli  esami  di  profitto  delle  materie
prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. 
  Art.  567.  -  Gli  allievi,   per   conseguire   il   diploma   di
specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami,
devono elaborare  e  discutere  una  tesi  scritta  su  un  argomento
concordato con il direttore della scuola. 
 
               Scuola di specializzazione in urologia 
 
  Art. 568. - La scuola  di  specializzazione  in  urologia  ha  sede
presso l'istituto di patologia  speciale  chirurgica  e  propedeutica
clinica della prima facolta' di medicina e chirurgia e conferisce  il
diploma di specialista in urologia. 
  Art. 569. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 570. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato  dalla
autorita' competente. 
  Art. 571. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Art. 572. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente  di
diciotto iscritti per l'intero corso di studi. 
  Art. 573. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 574. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti: 
    

 Insegnamenti                                Esami

  1° Anno:

anatomia sistematica e to-                 anatomia sistematica e to-
  pografica  dell'apparato                   pografica  dell'apparato
  urinario  e genitale ma-                   urinario  e genitale ma-
  schile                                     maschile
fisiologia   dell'apparato                 fisiologia   dell'apparato
  urinario  e genitale ma-                   urinario  e genitale ma-
  schile                                     schile
batteriologia  in urologia                 batteriologia  in urologia
semeiotica   funzionale  e
  strumentale dell'appara-
  to uro-genitale I.

  2° Anno:

semeiotica  funzionale   e                 semeiotica  funzionale   e
  strumentale dell'appara-                   strumentale dell'appara-
  to uro-genitale II                         to uro-genitale II
le nefropatie mediche                      le nefropatie mediche
anatomia  chirurgica  del-                 anatomia  chirurgica  del-
  l'apparato   urinario  e                   l'apparato   urinario  e
  genitale maschile                          genitale maschile
patologia    dell'apparato
  urinario  e genitale ma-
  schile I
radiologia   dell'apparato
  urinario  e genitale ma-
  schile I

3° Anno:

patologia    dell'apparato                 patologia    dell'apparato
  urinario  e genitale ma-                   urinario  e genitale ma-
  schile II                                  schile
radiologia   dell'apparato                 radiologia   dell'apparato
  urinario  e genitale ma-                   urinario  e genitale ma-
  schile II                                  schile
le affezioni cutanee e ve-                 le affezioni cutanee e ve-
  neree  nei riguardi del-                   nei riguardi dell'urolo-
  l'urologia                                 gia
andrologia                                 andrologia

  4° Anno:

anatomia  ed istologia pa-                 anatomia  ed istologia pa-
  tologica   dell'apparato                   tologica   dell'apparato
  urinario  e genitale ma-                   urinario  e genitale ma-
  schile                                     schile
farmacoterapia delle affe-                 farmacoterapia delle affe-
zioni  uro-genitali                          zioni uro-genitali
anestesia   e  trattamento                 anestesia   e  trattamento
  pre   e  post-operatorio                   pre   e  post-operatorio
  del malato urologico                       del malato urologico
nefrologia chirurgica                      nefrologia chirurgica
clinica urologica I
procedimenti  di chirurgia
  endoscopica I
interventi  e procedimenti
  operatori,  sull'appara-
  urinario  e genitale ma-
  schile I

  5° Anno:

clinica urologica II                       clinica urologica
patologia e clinica urolo-                 patologia e clinica urolo-
  gica infantile                             gica infantile

urologia ginecologica                      urologia ginecologica
procedimenti di chirurgia                  interventi  e procedimenti
  endoscopica II                             operatori  sull'apparato
chirurgia dell'intestino                     urinario  e genitale ma-
chirurgia vascolare                          schile
interventi  e procedimenti
  operatori  sull'apparato
  urinario  e genitale ma-
  schile II

    
  Art. 575. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove  di
esame. 
  Art. 576. - Alla fine  di  ogni  corso  gli  iscritti,  per  essere
ammessi agli anni di corso successivi, devono superare  le  prove  di
esame sulle materie  impartite  durante  l'anno  ad  eccezione  delle
discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame e' sostenuto alla
fine dei corsi medesimi. 
  Art. 577. - Al termine del corso di studi, per il conseguimento del
diploma di specialista in urologia, gli interessati  devono  superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un
argomento attinente alla specializzazione. 
  Gli articoli 596, 597, 598, 599, 600,  601  e  602,  relativi  alla
scuola  di  specializzazione  in  malattie  infettive  della  seconda
facolta' di medicina e chirurgia, sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti: 
 
          Scuola di specializzazione in malattie infettive 
 
  Art. 596. - La scuola di specializzazione in malattie infettive  ha
sede presso la clinica  delle  malattie  infettive  e  conferisce  il
diploma di specialista in malattie infettive. 
  Art. 597. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 598. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato d'alle
autorita' competenti. 
  Art. 599. - La durata del corso di studi e' di quattro anni  e  non
e' suscettibile di abbreviazione. 
  Art. 600. - Il numero massimo di allievi e' di tredici per anno  di
corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero  corso
di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 601. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      epidemiologia generale delle malattie infettive; 
      batteriologia e micologia; 
      virologia; 
      parassitologia; 
      immunologia generale. 
    2° Anno: 
      tecniche batteriologiche e micologia  applicate  alle  malattie
infettive; 
      tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 
      tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 
      tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 
      anatomia patologica; 
      genetica. 
    3° Anno: 
      clinica delle malattie infettive 1° anno; 
      diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 
      radiologia; 
      medicina preventiva delle malattie infettive. 
    4° Anno: 
      clinica delle malattie infettive 2° anno; 
      malattie tropicali; 
      legislazione sanitaria delle malattie infettive; 
      farmacologia e terapia delle malattie infettive. 
  Art. 602.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni
pratiche e' obbligatoria. 
  Al termine di ciascun anno di  corso  gli  allievi  sono  tenuti  a
sostenere gli esami del rispettivo anno;  al  termine  del  corso  di
studi per il conseguimento del diploma  di  specialista  in  malattie
infettive  gli  interessati  devono  superare  l'esame   di   diploma
consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente  la
specialita'. 
  Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame  di
diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione  in  malattie
infettive. 
  Gli articoli 613, 614, 615,  616,  617,  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in ostetricia e ginecologia della  seconda  facolta'
di medicina e chirurgia, che  muta  la  denominazione  in  quella  di
scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  e   ostetricia,   sono
soppressi e sostituiti dai seguenti: 
 
       Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia 
 
  Art. 613.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  ed
ostetricia ha sede presso  la  clinica  ostetrica  e  ginecologica  e
conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. 
  Art. 614. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 615. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno  di  corso  e
complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 616. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      elementi di genetica medica; 
      elementi di embriologia; anatomia macro e  micro  dell'apparato
genitale femminile; anatomia della pelvi; 
      elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; 
      fisiologia ostetrica; 
      endocrinologia ginecologica ed ostetrica; 
      semeiotica e diagnostica ostetrica; 
      patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I; 
      lingua straniera (inglese) quadriennale I. 
    2° Anno: 
      semeiotica e diagnostica ginecologica; 
      operazioni ostetriche (biennale) I; 
      anatomia  ed  istologia   patologica   della   sfera   genitale
femminile; 
      citologia ginecologica; 
      patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II; 
      diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; 
      lingua straniera (inglese) quadriennale II. 
    3° Anno: 
      puericultura prenatale; 
      immunologia ostetrica e ginecologica; 
      analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; 
      operazioni ostetriche (biennale) II; 
      operazioni ginecologiche (biennale) I; 
      ostetricia e ginecologia forense; 
      terapia medica in ostetricia e ginecologia; 
      clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I; 
      psicosomatica ostetrica e ginecologica; 
      lingua straniera (inglese) quadriennale III. 
    4° Anno: 
      neonatologia; 
      urologia ginecologica; 
      radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
      chirurgia addominale; 
      operazioni ginecologiche (biennale) II; 
      clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II; 
      lingua straniera (inglese) quadriennale. 
  Art. 617.- La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  sul
relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove  di
esame. 
  Alla fine di ogni anno di corso gli  iscritti  per  essere  ammessi
agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle
materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi  pluriennali
l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma  di
specialista in ginecologia  ed  ostetricia,  gli  interessati  devono
superare l'esame di diploma consistente nella  dissertazione  scritta
di un argomento attinente alla specializzazione. 
  Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione presso la seconda facolta'  di  medicina  e
chirurgia della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare: 
 
          Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare 
 
  Art. 653. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha
sede  presso  la  clinica  chirurgica  e  conferisce  il  diploma  di
specialista in chirurgia vascolare. 
  Art. 654. - La direzione della scuola e' affidata al professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Art. 655. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio   professionale   rilasciato
dall'autorita' competente. 
  Art. 656. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Art. 657. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per  anno
di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero  corso  di
studi. 
  Art. 658. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 659. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      embriologia,  anatomia  macro  e   microscopica   dell'apparato
vascolare; 
      fisiopatologia dell'apparato  vascolare  e  della  coagulazione
sanguigna; 
      anatomia patologica dell'apparato vascolare; 
      semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 
      semiologia radiologica delle malattie vascolari; 
      vasculopatie di interesse medico e specialistico. 
    2° Anno: 
      patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 
      patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 
      patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 
      patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 
    3° Anno: 
      nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 
      terapia chirurgica delle malattie vascolari; 
      chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 
    4° Anno: 
      informatica medica; 
      rianimazione e terapia intensiva; 
      patologia e clinica vascolare pediatrica I; 
      epidemiologia delle malattie vascolari; 
      elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 
      chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 
    5° Anno: 
      elementi di bioingegneria applicati al circolo; 
      principi e tecnica di circolazione extracorporea; 
      terapia intensiva; 
      patologia e clinica vascolare pediatrica II; 
      tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 
      chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. 
  Art. 660. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  possono  essere  ammessi   a
sostenere le prove di esame. 
  Art. 661. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle
materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso  pluriennale
l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Al termine del corso di studi per il conseguimento del  diploma  di
specialista in chirurgia vascolare gli  interessati  devono  superare
l'esame di diploma consistente  nella  dissertazione  scritta  di  un
argomento attinente alla  specializzazione  e  devono  sostenere  una
prova clinica. 
  L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia  della
seconda facolta' di medicina  e  chirurgia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, e'  soppresso  e
sostituito dal seguente: 
 
              Scuola di specializzazione in radiologia 
 
  La scuola di specializzazione  in  radiologia  ha  sede  presso  la
radiologia della seconda facolta'  di  medicina  e  chirurgia  ed  e'
diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa  materia
o, in carenza, di materia affine. 
  Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati  in  medicina  e
chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e  la
loro  immatricolazione  e'  subordinata  all'esito  di  un  esame  di
ammissione per titoli ed esami. 
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso. 
  La scuola conferisce i seguenti diplomi: 
    a) diploma di specialista in radiodiagnostica. 
  Gli anni di studio necessari  per  conseguire  questo  titolo  sono
quattro; 
    b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. 
  Gli anni di studio necessari  per  conseguire  questo  titolo  sono
quattro. 
  La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in
radiodiagnostica e radioterapia oncologica. 
  Gli insegnamenti per il diploma di specialista in  radiodiagnostica
sono cosi' distribuiti in quattro anni di corso: 
    1°   Anno   (comune   alla   specializzazione   in   radioterapia
oncologica): 
      a) fisica (con richiami di matematica, nozioni  di  statistica,
informatica e dosimetria); 
      b)   radiobiologia,   legislazione   e   norme   generali    di
radioprotezione; 
      c)  tecnica  di  acquisizione  e   memorizzazione   dei   dati,
fotodocumentazione e archiviazione; 
      d) nozioni di anatomia e Fisiologia generale. 
    2° Anno (comune alla radioterapia oncologica): 
      a) anatomia patologica; 
      b) apparecchiature e tecniche radiologiche; 
      c)  semeiotica  radiologica  (integrata  con   le   semeiotiche
clinica, isotopica e di laboratorio); 
      d) radiopatologia; 
      e) dosimetria applicata. 
    3° Anno: 
      a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I); 
      b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I). 
    4° Anno: 
      a)  tecniche  speciali  e  relativa  semeiotica   (termografia,
ecografia, xerografia, TAC) (II); 
      b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II). 
  Gli insegnamenti per il  diploma  di  specialista  in  radioterapia
oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 
    1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): 
      a) fisica (con richiami di matematica, nozioni  di  statistica,
informatica e dosimetria); 
      b)   radiobiologia,   legislazione   e   norme   generali    di
radioprotezione; 
      c)  tecnica  di  acquisizione  e   memorizzazione   dei   dati,
fotodocumentazione e archiviazione; 
      d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 
    2° Anno (comune alla radiodiagnostica): 
      a) anatomia patologica; 
      b) apparecchiature e tecniche radiologiche; 
      c)  semeiotica  radiologica  (integrata  con   le   semeiotiche
clinica, isotopica e di laboratorio); 
      d) radiopatologia; 
      e) dosimetria applicata. 
    3° Anno: 
      a) oncologia generale; 
      b) oncologia clinica (I); 
      c) tecniche radioterapiche. 
    4° Anno: 
      a) oncologia clinica (II); 
      b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; 
      c) radioterapia clinica; 
      d) trattamento del canceroso in fase avanzata. 
  I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a  seconda
di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. 
  Il numero massimo di  iscritti  in  corso  alla  scuola  e'  di  30
(trenta) da ripartirsi  annualmente  fra  i  vari  corsi  di  diploma
previsti dal comma quarto. 
  La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno)  e  deve
avvenire in reparti riconosciuti idonei. 
  L'insegnamento  viene  svolto  mediante   lezioni,   esercitazioni,
seminari, conferenze, corsi di aggiornamento  aperti  a  specialisti,
ecc. 
  Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole
materie, devono avere la firma di frequenza da  parte  del  direttore
della scuola stessa. 
  Gli allievi al termine di ogni anno devono superare  gli  esami  di
profitto delle materie prescritte  per  poter  Ottenere  l'iscrizione
all'anno successivo. 
  Gli allievi, per conseguire il diploma di  specializzazione,  oltre
ad essere stati approvati in tutti  gli  esami,  devono  elaborare  e
discutere  una  tesi  scritta  su  un  argomento  concordato  con  il
direttore della scuola. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 11 giugno 1979 
 
                               PERTINI 
 
                                                            SPADOLINI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1979 
  Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 368