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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 602

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal:  24-12-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 652 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle seguenti scuole di specializzazione:
medicina dello sport;
nefrologia medica;
oculistica;
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
puericultura;
radiologia;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 653. - La scuola è annessa alla cattedra di anatomia umana normale della seconda facoltà di medicina e chirurgia (nuovo policlinico).
La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di anatomia umana normale.
La durata del corso è di tre anni.
Il numero degli iscritti è di 45 (quarantacinque, quindici per anno di corso). La frequenza è obbligatoria.
Art. 654. - Possono iscriversi alla scuola i laureati della facoltà di medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola è per titoli e per esame.
Sono previste abbreviazioni di corso per specializzati in altre scuole della facoltà di medicina e chirurgia, a giudizio della commissione dell'esame di ammissione.
Art. 655. - Insegnamenti:
1° Anno:
anatomia dell'apparato locomotore;
biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
biochimica generale e applicata;
antropometria e auxologia;
storia, sistematica e tecnologia degli sport;
istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
istituzione di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.
2° Anno:
anatomia dell'apparato circolatorio, respiratorio e nervoso;
fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
biochimica ed energetica muscolare;
valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
biofisica del muscolo (facoltativo);
fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo);
igiene e medicina preventiva applicate all'attività sportiva (facoltativo).
3° Anno:
fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale ed infortunistica;
traumatologia ed ortopedia dello sport;
fisiopatologia degli sport (facoltativo);
assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
Art. 656. - Gli insegnamenti possono essere integrati da conferenze, da seminari e da esercitazioni pratiche presso palestre, piscine ed altre attrezzature sportive.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su argomenti inerenti gli insegnamenti impartiti dalla scuola.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 657. - È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia medica che ha sede presso l'istituto di clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia II.
Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è di trenta.
Art. 658. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).
Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli, attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza al rettore.
Art. 659. - La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore di clinica o di istituto che sia un noto cultore di nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa con i suoi collaboratori.
Art. 660. - Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze, in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 661. - Al termine di ogni anno accademico l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.
Art. 662. - L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali previste dall'art. 429 del presente statuto.
Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in nefrologia medica.
Art. 663. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
struttura ed ultrastruttura patologica del rene.
2° Anno:
patologia del ricambio idro-salino;
insufficienza renale acuta e cronica;
nefropatie glomerulari;
nefropatie tubulari;
farmacologia d'interesse nefrologico;
terapia dietetica e dialitica (I).
3° Anno:
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
nefropatie malformative neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II);
terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 664. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in oculistica, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in oculistica.
Art. 665. - La durata del corso è di quattro anni.
Art. 666. - La sede della scuola di specializzazione è presso la clinica oculistica della seconda facoltà ed il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.
Art. 667. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito nella misura di venticinque allievi.
L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami che potranno comprendere prove scritte, orali e pratiche. Al termine del concorso verrà stabilita una graduatoria, sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati.
Art. 668. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Inoltre hanno l'obbligo di espletare un tirocinio pratico, sotto forma di internato, da svolgere nelle corsie e nei laboratori della clinica oculistica.
Art. 669. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomiscropia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) farmacologia oculare e terapia fisica;
3) anatomia patologica oculare;
4) patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; ortottica e pleottica;
3) affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) tecnica operatoria (prima parte).
4° Anno:
1) neuroftalmologia;
2) malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) tecnica operatoria (seconda parte);
5) tesi di specializzazione.
Art. 670. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione dell'art. 429 devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Art. 671. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la sopratassa annuale per esami di profitto saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 672. - La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero da ammettere alla scuola non può essere superiore a dieci per anno; l'ammissione avverrà a seguito di concorso per esame scritto e titoli.
Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza in clinica per tutta la durata del corso.
Art. 673. - Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia;
2) fisiologia;
3) audiologia (I anno);
4) semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) tecnica di laboratorio;
6) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (I anno);
7) anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (II anno);
4) radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) audiologia (II anno);
7) otoneurologia;
8) foniatria.
3° Anno:
1) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (III anno);
2) terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) chirurgia plastica;
6) tracheo-broncoscopia;
7) medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.
Art. 674. - Gli esami di profitto sono dati per materia alla fine di ciascun anno di corso; non saranno ammessi all'anno successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dall'anno precedente.
Al termine dei tre anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di otorinolaringoiatria e sostenere la relazione discussione.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 675. - Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in puericultura. Essa ha la durata di tre anni e si propone, di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.
La scuola ha sede presso l'istituto di puericultura della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra norma amministrativa, fa testo il regolamento delle scuole di specializzazione dell'Università di Napoli.
Alla scuola possono essere ammessi non più di 7 (sette) allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di 21 (ventuno) allievi.
L'iscrizione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale ed alla valutazione dei titoli scientifici e di carriera dei candidati.
Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate, su parere favorevole del consiglio della scuola, a candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in clinica pediatrica o che abbiano titoli pediatrici.
Art. 676. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di genetica medica e di eugenetica;
peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica nell'età infantile;
elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
3° Anno:
tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede.
Durante ogni anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomento di puericultura.
Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.
Art. 677. - Alla fine di ognuno dei due primi anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.
Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico, unitamente all'esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 678. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione:
1) in radiologia;
2) in radiologia diagnostica.
La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero di 10 (dieci) per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica.
Art. 679. - 1) Specializzazione in radiologia. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
A) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.
B) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiodiagnostica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazione di casistica clinica.
C) Radiologia (annuale) comprendente:
1) radiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.
D) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione, attivazione dei reparti radiologici.
E) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica.
F) Medicina nucleare (biennale) comprendente:
1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego di radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazione di casistica clinica.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuite nei quattro anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicate alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica (II);
radioterapia e terapia fisica (I).
3° Anno:
radiodiagnostica (III);
radioterapia e terapia fisica (II);
medicina nucleare (I).
4° Anno:
radioterapia e terapia fisica (III);
medicina nucleare (II).
Art. 680. - 2) Specializzazione in radiologia diagnostica. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni. Gli insegnamenti sono i seguenti:
A) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.
B) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.
C) Radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.
D) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno (tronco comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica, informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).
2° Anno:
radiodiagnostica (II).
3° Anno:
radiodiagnostica (III).
Art. 681. - Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 682. - È istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 683. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.
Art. 684. - Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno di corso.
L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta.
Art. 685. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
clinica della tubercolosi (biennale) (I);
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
clinica della tubercolosi (biennale) (II);
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche, da conferenze.
Art. 686. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonché ai turni di internato.
Art. 687. - Gli allievi hanno l'obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.
Art. 688. - Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie d'insegnamento del corso.
Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.
Art. 689. - Alla fine del terzo anno, oltre agli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.
I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.
Art. 690. - Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 109