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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1979, n. 434

Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1979, n. 566 (in G.U. 12/11/1979, n.308).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1979 al: 12-11-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga degli incarichi annuali del personale docente, educativo e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nella scuola e di semplificare lo svolgimento delle complesse operazioni preliminari all'inizio del prossimo anno scolastico, già in fase di espletamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Proroga degli incarichi annuali di insegnamento


Gli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, ivi compresi gli incarichi annuali conferiti agli insegnanti di educazione tecnica, e gli incarichi conferiti per il medesimo anno scolastico ai docenti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ai docenti delle libere attività complementari nella scuola media e al personale educativo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.
I docenti incaricati annuali che nell'anno scolastico 1979-80 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.
I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico annuale prorogato ai sensi del precedente primo comma sono effettuati sulla base delle graduatorie di nuovo incarico compilate per l'anno scolastico 1978-79, ancorché esaurite.
I docenti incaricati che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e sono utilizzati nelle attività scolastiche integrative e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonché in supplenze disponibili nella scuola di appartenenza o nelle scuole materne ed elementari funzionanti nell'ambito del circolo didattico e nelle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, promosse nell'ambito della scuola secondaria.
L'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica sarà disposta secondo le norme contenute nell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.