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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1091

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-8-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1951,  n.  964,  e
modificato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  luglio
1952, n. 1207, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ferrara,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: gli articoli 121, 122 e 123, relativi alla  scuola  di
specializzazione in psichiatria,  sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  Scuola di specializzazione in psichiatria 
 
  Art. 121. - La scuola di specializzazione in  psichiatria  ha  sede
presso la cattedra di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di
specialista in psichiatria. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e  chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione all'esercizio  professionale  rilasciato  dall'autorita'
competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni. 
  Il numero complessivo degli allievi e' di cinque per l'intero corso
di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Art. 122. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      metodologia del rapporto medico-paziente (annuale); 
      psicologia (annuale); 
      elementi di genetica e biochimica (annuale); 
      struttura e funzioni integrative del SNC (annuale); 
      neurologia clinica (annuale); 
      clinica psichiatrica I (quadriennale). 
    2° Anno: 
      psicopatologia e psicodinamica (annuale); 
      psicoterapia I (triennale); 
      psicofarmacologia (annuale); 
      psicofarmacoterapia (annuale); 
      clinica psichiatrica II (quadriennale). 
    3° Anno: 
      psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale); 
      psichiatria sociale I (biennale); 
      psichiatria infantile (annuale); 
      psicoterapia II (triennale); 
      clinica psichiatrica III (quadriennale). 
    4° Anno: 
      psicosomatica (annuale); 
      psichiatria sociale II (biennale); 
      psichiatria forense (annuale); 
      psicoterapia III (triennale); 
      clinica psichiatrica IV (quadriennale). 
    Note esplicative. 
  1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale,
e'   comprensiva   dell'anatomofisiologia    del    SNC    e    della
psicofisiologia. 
  2) Neurologia clinica:  tale  insegnamento,  annuale,  deve  essere
comprensivo, eventualmente con sottodivisioni di  cenni  di  anatomia
patologica del SN, di semeiotica neurologica, clinica e  strumentale,
di neuroradiologia. 
  3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva
anche degli  elementi  di  semeiotica  psichiatrica,  delle  tecniche
laboratoristiche, delle terapie biologiche. 
  4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel
corso dei tre anni, le tecniche  ed  i  principi  fondamentali  delle
principali psicoterapie individuali, direttive  e  non  direttive,  i
principi  fondamentali  e  le   dinamiche   delle   piu'   importanti
psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e
delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche. 
  5) Psicodiagnostica  ed  informatica  psichiatrica:  tale  materia,
annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi  mentali
e  psicodiagnostica  strumentale  e  di  metodologia  della   ricerca
psichiatrica. 
  6)  Psichiatria  sociale:  tale  materia,   biennale,   con   molte
possibilita'  di  suddivisioni,  e'  comprensiva   di   elementi   di
sociologia, di  antropologia  culturale,  di  etologia,  di  ecologia
psichiatrica,   di   epidemiologia   psichiatrica,   di   psichiatria
transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi
ed organizzazione di assistenza  psichiatrica  sul  territorio  extra
istituzionale. 
  7) Psicosomatica:  tale  materia,  annuale,  e'  comprensiva  degli
aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta  medicina,
integrata, della  endocrinologia  in  riferimento  alla  psichiatria,
delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche. 
  Art. 123. - E' obbligatoria la frequenza per undici mesi  all'anno;
tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'attivita'
nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione
della scuola. Gli allievi  che  non  conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  possono  essere  ammessi   a
sostenere le prove di esame. 
  La scuola programma lo svolgimento dei corsi di  insegnamento.  Per
il passaggio agli anni  successivi  e'  obbligatorio  il  superamento
degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale
l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. 
  Le   lezioni   teoriche   sono   integrate   da   seminari    anche
interdisciplinari,  da  documentazioni  cliniche  e   da   esperienze
effettuate nei vari settori della disciplina. 
  Alla fine dei quattro anni gli  allievi  che  hanno  frequentato  i
corsi  saranno  ammessi  all'esame  di  diploma,  consistente   nella
presentazione  e  discussione  di  una  tesi  scritta  di   argomento
pertinente alla psichiatria, in una  prova  orale  ed  in  una  prova
pratica. 
  Agli  allievi  che  hanno  ottenuto  l'approvazione  nell'esame  di
diploma  verra'  rilasciato  il  diploma   di   specializzazione   in
psichiatria valido a tutti gli effetti di legge. 
  L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 539, e'
soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  Scuola di specializzazione in radiologia 
 
  Art. 157. - La scuola di specializzazione  in  radiologia  ha  sede
presso l'istituto di radiologia ed e' diretta  da  un  professore  di
ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in  carenza,  di  materia
affine. Alla  scuola  possono  essere  ammessi  solo  i  laureati  in
medicina  e  chirurgia  in  possesso  di  diploma   di   abilitazione
professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito  di
un esame di ammissione per titoli ed esami. 
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso. 
  Art. 158. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: 
    a) diploma di specialista in radiodiagnostica. 
  Gli anni di studio necessari  per  conseguire  questo  titolo  sono
quattro; 
    b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. 
  Gli anni di studio necessari  per  conseguire  questo  titolo  sono
quattro. 
  La scuola ha un tronco comune di due anni identico per  il  diploma
in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. 
  Gli insegnamenti per il diploma di specialista in  radiodiagnostica
sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 
    1°   Anno   (comune   alla   specializzazione   in   radioterapia
oncologica): 
      a) fisica (con richiami di matematica, nozioni  di  statistica,
informatica e dosimetria); 
      b)   radiobiologia,   legislazione   e   norme   generali    di
radioprotezione; 
      c)  tecnica  di  acquisizione  e   memorizzazione   dei   dati,
fotodocumentazione e archiviazione; 
      d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 
    2°   Anno   (comune   alla   specializzazione   in   radioterapia
oncologica): 
      a) anatomia patologica; 
      b) apparecchiature e tecniche radiologiche; 
      c)  semeiotica  radiologica  (integrata  con   le   semeiotiche
clinica, isotopica e di laboratorio); 
      d) radiopatologia; 
      e) dosimetria applicata. 
    3° Anno 
      a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I); 
      b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I). 
    4° Anno: 
      a)  tecniche  speciali  e  relativa  semeiotica   (temiografia,
ecografia, xerografia, TAC) (II); 
      b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II). 
  Gli insegnamenti per il  diploma  di  specialista  in  radioterapia
oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso: 
    1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): 
      a) fisica (con richiami di matematica, nozioni  di  statistica,
informatica e dosimetria); 
      b)   radiobiologia,   legislazione   e   norme   generali    di
radioprotezione; 
      c)  tecnica  di  acquisizione  e   memorizzazione   dei   dati,
fotodocumentazione ed archiviazione; 
      d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 
    2° Anno: 
      a) anatomia patologica; 
      b) apparecchiature e tecniche radiologiche; 
      c)  semeiotica  radiologica  (integrata  con   le   semeiotiche
clinica, isotopica e di laboratorio); 
      d) radiopatologia; 
      e) dosimetria applicata. 
    3° Anno: 
      a) oncologia generale; 
      b) oncologia clinica (I); 
      c) tecniche radioterapiche. 
    4° Anno: 
      a) oncologia clinica (II); 
      b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; 
      c) radioterapia clinica; 
      d) trattamento del canceroso in fase avanzata. 
  I singoli insegnamenti saranno tenuti  da  uno  o  piu'  docenti  a
seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. 
  Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di  trentadue
da ripartirsi annualmente  fra  i  vari  corsi  di  diploma  previsti
dall'art. 158. 
  La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno)  e  deve
avvenire in reparti riconosciuti idonei. 
  L'insegnamento  verra'  svolto  mediante  lezioni,   esercitazioni,
seminari,  conferenze,  corsi  di  aggiornamento   aperti   anche   a
specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami
delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da  parte
del direttore della scuola stessa. 
  Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami  di
profitto delle materie prescritte  per  poter  ottenere  l'iscrizione
all'anno successivo. 
  Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad
essere stati approvati in  tutti  gli  esami,  dovranno  elaborare  e
discutere  una  tesi  scritta  su  un  argomento  concordato  con  il
direttore della scuola. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                               PEDINI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1979 
  Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 76