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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1073

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-6-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 aprile 1951, n. 964 e
modificato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 luglio
1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore;
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art.  109, riguardante la scuola di specializzazione in clinica
pediatrica   che  muta  la  denominazione  in  quella  di  scuola  di
specializzazione   in   pediatria,  e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente:

               Scuola di specializzazione in pediatria

  Art.  109.  -  La  scuola  di specializzazione in pediatria ha sede
presso  la  clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista
in pediatria.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata al professore di ruolo o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Possono  iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione  all'esercizio  professionale, rilasciato dall'autorita'
competente.
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Il  numero  massimo  degli allievi e' di diciotto (18) per l'intero
corso di studi.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      genetica;
      auxologia;
      alimentazione;
      epidemiologia;
      malattie infettive;
      clinica pediatrica I.
    2° Anno:
      radiologia;
      legislazione del minore;
      organizzazione sanitaria;
      psicologia pediatrica;
      oculistica e ortottica;
      otorino e foniatria;
      odontoiatria;
      neonatologia I;
      chirurgia pediatrica I;
      pediatria preventiva e sociale I;
      clinica pediatrica II.
    3° Anno:
      neurologia;
      psichiatria infantile;
      nefrologia e urologia;
      ginecologia pediatrica;
      neonatologia II;
      chirurgia pediatrica II;
      pediatria preventiva e sociale II;
      cardiologia I;
      endocrinologia I;
      ematologia I;
      immunologia I;
      gastroenterologia I;
      clinica pediatrica III.
    4° Anno:
      oncologia;
      pneumologia;
      ortopedia e traumatologia;
      dermatologia;
      cardiologia II;
      endocrinologia II;
      ematologia II;
      immunologia II;
      gastroenterologia II;
      clinica pediatrica IV.
  La   frequenza  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria.  Gli  allievi  che  non  conseguono  le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame.
  Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi
agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie
impartite  durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame
sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  Al  termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di
specialista  in  pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame
di  diploma  consistente  nella dissertazione scritta di un argomento
attinente alla specializzazione.
  L'art.  110, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia
e  ginecologia  che  muta  la  denominazione  in  quella di scuola di
specializzazione   in   ginecologia  e  ostetricia,  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:

       Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

  Art.  110.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  e
ostetricia  ha  sede  presso  la  clinica  ostetrica e ginecologica e
conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata al professore di ruolo o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Il direttore presiede il consiglio della scuola ed e' tenuto a dare
comunicazioni  al  preside  della facolta' di medicina e chirurgia di
tutti  gli  atti  e  di  tutte  le deliberazioni del consiglio da lui
presieduto.  Tale  consiglio  viene costituito da tutti i docenti del
corso.
  Possono  iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato dall'autorita'
competente.
  La  durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Il  numero  massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e
complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      a) elementi di genetica medica;
      b)   elementi   di   embriologia;   anatomia   macro   e  micro
dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
      c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
      d) fisiologia ostetrica;
      e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
      f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
      g) patologia ostetrica e ginecologica I;
      h) lingua straniera (inglese) 1.
    2° Anno:
      a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
      b) operazioni ostetriche I;
      c)  anatomia  ed  istologia  patologica  della  sfera  genitale
femminile;
      d) citologia ginecologica;
      e) patologia ostetrica e ginecologica II;
      f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
      g) lingua straniera (inglese) II.
    3° Anno:
      a) puericultura prenatale;
      b) immunologia ostetrica e ginecologica;
      c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
      d) operazioni ostetriche II;
      e) operazioni ginecologiche I;
      f) ostetricia e ginecologia forense;
      g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
      h) clinica ostetrica e ginecologica I;
      i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
      l) lingua straniera (inglese) III.
    4° Anno:
      a) neonatologia;
      b) urologia ginecologica;
      c)   radio-diagnostica   e   terapia  fisica  in  ostetricia  e
ginecologia;
      d) chirurgia addominale;
      e) operazioni ginecologiche II;
      f) clinica ostetrica e ginecologica II;
      g) lingua straniera (inglese) IV.
  Gli  iscritti,  oltre  all'obbligo  della  frequenza  alle lezioni,
esercitazioni,  seminari,  ecc., debbono prestare servizio per undici
mesi ogni anno accademico. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere
esami  annuali  di  profitto  per le materie in programma nell'anno e
l'esame  finale  di  diploma.  Per le materie a corsi pluriennali, lo
esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
  La  sessione  degli  esami di profitto e' unica ed e' espletata nel
mese di novembre.
  Non  puo'  essere  iscritto all'anno successivo chi non ha superato
gli esami del rispettivo anno di corso.
  Al  termine  del corso di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in  ginecologia  ed ostetricia, gli interessati dovranno
superare  l'esame di diploma presentando una dissertazione scritta su
un  argomento attinente alla specializzazione, oltre ad una relazione
sull'attivita'  clinica  effettuata  durante  gli  anni di corso e la
documentazione dell'attivita' clinica operatoria personale.
  Gli   articoli   115,   116   e   117,  riguardanti  la  scuola  di
specializzazione   in  anestesiologia  e  rianimazione  che  muta  la
denominazione   in   anestesia   e  rianimazione,  sono  soppressi  e
sostituiti dai seguenti:

       Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

  Art.   115.   -  La  scuola  di  specializzazione  in  anestesia  e
rianimazione   ha   sede   presso   l'istituto  di  anestesiologia  e
rianimazione  e  conferisce  il diploma di specialista in anestesia e
rianimazione.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata al professore di ruolo o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  o,  in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Possono  iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato dall'autorita'
competente.
  La  durata  del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazione.
  Il  numero  massimo  degli  allievi  e' di trentasette iscritti per
l'intero corso di studi.
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 116. - Le materie di insegnamento sono:
    1° Anno:
      1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
      6) anestesiologia I;
      7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
      8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
      9) esercitazioni pratiche.
    2° Anno:
      1) anestesiologia II;
      2) terapia antalgica;
      3) rianimazione I;
      4) esercitazioni pratiche.
    3° Anno:
      1) rianimazione II;
      2) tecniche speciali di anestesia;
      3) tecniche speciali di rianimazione;
      4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
      5) esercitazioni pratiche.
  Art. 117. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e' obbligatoria.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza sul
relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di
esame.
  Alla  fine  di  ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi
agli  anni  di  corso  successivi,  devono superare le prove di esame
separatamente su ciascuna delle materie impartite durante l'anno, ivi
comprese quelle a corsi pluriennali.
  Gli  esami  possono  essere  sostenuti  solamente  in  due sessioni
annuali,  una  estiva  e  una  autunnale,  e comunque non oltre il 30
novembre dell'anno in corso.
  Il  diploma  viene  rilasciato  dopo  aver superato tutti gli esami
teorici  e  pratici  e  dopo  la  discussione  di  una tesi scritta a
carattere clinico o sperimentale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1979
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 392