stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1047

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 22-5-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio
decreto  7  ottobre  1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Genova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla
facolta'   di  medicina  e  chirurgia  sono  aggiunte  le  scuole  di
specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia.
  Il   secondo   comma   dell'art.   297,  relativo  alla  scuola  di
specializzazione  in  igiene e medicina preventiva, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1977,  n.  1140,  e'
soppresso e sostituito dal seguente:

  Il numero massimo di allievi iscrivibili e' di trenta per ogni anno
di corso.
  Gli articoli 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 e 402, relativi
alla  scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi
e  sostituiti  dai  seguenti,  con  il  conseguente spostamento della
numerazione degli articoli successivi:

           Scuola di specializzazione in medicina nucleare

  Art.  394.  - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha
sede presso l'istituto scientifico di medicina interna della facolta'
di medicina e chirurgia.
  Art.  395. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in
medicina nucleare.
  Gli anni di studio necessari per conseguire detto diploma sono tre.
  Art.  396.  -  Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di
specializzazione  in medicina nucleare sono cosi' distribuiti nei tre
anni di corso:
    1° Anno:
      fisica:  con  richiami  di  matematica,  nozioni di statistica,
informatica e dosimetria;
      radiobiologia,     legislazione    e    norme    generali    di
radioprotezione;
      tecnica    di   acquisizione   e   memorizzazione   dei   dati,
fotodocumentazione e archiviazione;
      nozioni di anatomia e fisiologia generale.
    2° Anno:
      teoria dei traccianti;
      elementi di radiochimica;
      applicazioni diagnostiche I;
      tecniche di misure di radioattivita'.
    3° Anno:
      applicazioni diagnostiche II;
      applicazioni terapeutiche;
      radioprotezione e legislazione applicate.
  Art.  397.  -  I  singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu'
docenti a seconda di quanto opportuno al loro miglior svolgimento.
  Art. 398. - Il numero massimo di allievi iscrivibili in corso e' di
quindici complessivamente.
  Art.  399.  -  La  frequenza  pratica  e'  obbligatoria (dieci mesi
all'anno)   e  deve  avvenire  in  reparti  riconosciuti  idonei  dal
consiglio della scuola.
  L'insegnamento   verra'  svolto  mediante  lezioni,  esercitazioni,
seminari,   conferenze,   corsi   di  aggiornamento  aperti  anche  a
specialisti,  ecc.  Gli  allievi,  per essere ammessi a sostenere gli
esami  di  profitto  annuali  dovranno avere la firma di frequenza da
parte del direttore della scuola.
  Art.   400.   -   Gli   allievi   per   conseguire  il  diploma  di
specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami,
dovranno  elaborare  e  discutere  una  tesi  scritta su un argomento
concordato con il direttore della scuola.
  Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
patologia generale e in neurofisiopatologia.

          Scuola di specializzazione in patologia generale

  Art.  416. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha
sede  presso  l'istituto  di  patologia  generale  della  facolta' di
medicina e chirurgia.
  Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due
bienni.
  Gli  allievi  che  non  conseguono le attestazioni di frequenza non
potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
  Art.  417.  -  Alla  scuola  di  specializzazione vengono ammessi i
laureati  in  medicina  e  chirurgia,  ai  quali, dopo il superamento
dell'esame finale, sara' rilasciato il diploma di specializzazione in
patologia generale.
  Art.  418.  - Alla scuola stessa vengono inoltre ammessi i laureati
in  medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali,
in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo il
superamento   dell'esame  finale,  sara'  rilasciato  il  diploma  di
specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico.
  Art.  419. - Il numero complessivo degli iscritti non potra' essere
superiore ad ottanta per i quattro anni di corso.
  Art. 420. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

                            PRIMO BIENNIO
                           (propedeutico)

  1° Anno:
    istituzioni di patologia generale;
    patologia delle infezioni;
    epidemiologia e patologia ambientale;
    immunologia;
    parassitologia e diagnostica parassitologica.
  2° Anno:
    radiobiologia e patologia da radiazioni;
    oncologia generale;
    immunopatologia e analisi immunologiche;
    analisi chimico-cliniche;
    fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).

                           SECONDO BIENNIO
(conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale)

  3° Anno:
    diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
    diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
    fisiopatologia    generale    II    (termoregolazione,    sistema
cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
  4° Anno:
    diagnostica oncologica;
    diagnostica istopatologica;
    diagnostica ultrastrutturale;
    fisiopatologia  generale  III (fegato, sistema digerente, renale,
respiratorio).

                           SECONDO BIENNIO
(conseguimento  del diploma di specializzazione in patologia generale
                       con indirizzo tecnico)

  3° Anno:
    tecniche di batteriologia;
    tecniche di virologia;
    tecniche di citologia e citogenetica.
  4° Anno:
    statistica e biometria;
    colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
    tecniche ematologiche;
    tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
  Art.  421.  -  Il  direttore  puo'  stabilire, per un piu' proficuo
conseguimento   dei   fini  della  scuola,  che  siano  tenuti  corsi
complementari  e  conferenze  su  materie  ed  argomenti  che abbiano
attinenza  o  affinita'  con  gli insegnamenti impartiti nella scuola
stessa.
  Art.  422.  -  Per  conseguire  il  diploma di specializzazione, al
termine  del  corso  quadriennale,  oltre  ad aver superato tutti gli
esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale
su   una   dissertazione   scritta,   preferibilmente   di  carattere
sperimentale.

          Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

  Art. 423. - La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha
sede  presso  la  facolta'  di  medicina  e chirurgia e conferisce il
diploma di specializzazione in neurofisiopatologia.
  Art. 424. - La durata del corso e' di tre anni accademici.
  Art.  425.  -  Il  numero  massimo  degli allievi iscrivibili e' di
trenta complessivamente per l'intero corso di studi.
  Art. 426. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
    1° Anno:
      neuroanatomia;
      neurofisiologia;
      elementi di fisica ed elettronica biomedica;
      informatica e statistica biomedica;
      neurochimica;
      neurofarmacologia.
    2° Anno:
      neurofisiopatologia I;
      neurologia clinica;
      psichiatria clinica;
      neurochirurgia;
      neuroradiologia;
      elettroencefalografia I.
    3° Anno:
      neurofisiopatologia II;
      elettroencefalografia II;
      elettromiografia;
      tecniche   speciali  di  diagnostica  strumentale  del  sistema
nervoso;
      elettrodiagnostica ed elettroterapia.
  Art.  427.  - Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame
deve essere sostenuto anno per anno.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979
  Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 36