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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1140

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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Testo in vigore dal:  21-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

la

scuo di specializzazione in otorinoringoiatria e patologia cervico-facciale muta denominazione in quel di scuo di specializzazione in otorinoringoiatria. Gli articoli 196 e 200, retivi al scuo di specializzazione in otorinoringoiatria e patologia cervico-facciale che muta denominazione in scuo di specializzazione in otorinoringoiatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 196. - Presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina.
Art. 200. - Il numero degli allievi iscrivibile è di ventuno, per l'intero corso di studi.
L'art. 216, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 216. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Gli articoli 220, 221 e 222, relativi alla stessa scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 251 e 252, concernenti la scuola di specializzazione in oncologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 251. - Presso la cattedra di oncologia è istituita la scuola di specializzazione in oncologia che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 252. - Il numero complessivo degli specializzandi, in ogni caso, non può superare i sessanta.
Gli articoli 255, 256 e 257, relativi alla stessa scuola di specializzazione in oncologia, sono abrogati, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli da 258 a 276, riguardanti la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 258. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e conferisce il diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione.
Art. 259. - La durata del corso di studi è di tre anni.
Art. 260. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di sessanta complessivamente per l'intero corso degli studi.
Art. 261. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alle specialità;
esercitazioni pratiche.
Art. 262. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Art. 263. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 264. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 296, 297 e 298, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
Art. 296. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva.
Art. 297. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Il numero massimo di allievi iscrivibili è di trenta complessivamente per l'intero corso degli studi.
Art. 298. - Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:
a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.
Art. 299. - Il piano degli studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° Anno:
metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale;
un insegnamento complementare a scelta.
2° Anno:
microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria;
un insegnamento complementare a scelta.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano;
un insegnamento complementare a scelta.
4° Anno:
igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo;
un insegnamento complementare a scelta.
b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera;
un insegnamento complementare a scelta.
4° Anno:
organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera;
un insegnamento complementare a scelta.
c) Orientamento di igiene del lavoro
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I;
un insegnamento complementare a scelta.
4° Anno:
igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità;
un insegnamento complementare a scelta.
d) Orientamento di igiene e medicina scolastica
3° Anno:
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva;
un insegnamento complementare a scelta.
4° Anno:
servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale;
un insegnamento complementare a scelta.
e) Orientamento di laboratorio
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo, dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I;
un insegnamento complementare a scelta.
4° Anno:
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica;
un insegnamento complementare a scelta.
Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.
Materie complementari:
automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.
A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Ateneo.
I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.
Art. 300. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Gli articoli 403, 404 e 406, relativi alla scuola di perfezionamento in chirurgia oculare che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia oculare, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia oculare
Art. 403. - Presso l'istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia oculare. Essa ha lo scopo di consentire un ulteriore approfondimento pratico e teorico ai laureati in medicina e chirurgia che, avendo già conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione in clinica oculistica oppure in oftalmologia, desiderino conseguire la specializzazione nella chirurgia oculare.
Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica oculistica.
Art. 404. - Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere teorico, pratico e dimostrativo.
Gli insegnamenti riguardano sia l'anestesia del paziente e le sue complicanze, sia la tecnologia degli strumenti operatori, sia la tecnica operatoria specialistica, sia il trattamento e la prevenzione delle complicanze pre e post operatorie.
È facoltà della scuola di invitare cultori, anche stranieri, della materia a tenere conferenze e seminari su particolari settori.
Art. 406. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di dieci per l'intero corso di studi.
Gli articoli 407, 408 e 409, relativi alla stessa scuola di specializzazione in chirurgia oculare, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1978

Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 94