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LEGGE 19 febbraio 1979, n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-2-1979 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: di cui al primo comma, sono aggiunte le seguenti: fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quelle affidate in concessione alla società Autostrade meridionali.
Al sesto comma, le parole: non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette, sono sostituite dalle seguenti:
costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari.
All'articolo 2, primo comma, è aggiunta una virgola dopo le parole: dei debiti, ed un'altra dopo le parole:
31 dicembre 1978; le parole: e Messina-Catania, sono sostituite dalle seguenti: Messina-Catania e Siracusa-Gela.
Al secondo comma, le parole: Entro trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: Entro sessanta giorni e dopo le parole: atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, sono aggiunte le seguenti: anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.
Al terzo comma, dopo le parole: al pagamento dei creditori, sono aggiunte le seguenti: compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma.
Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.
All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Agli oneri di carattere generale si farà fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS.
Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Ai componenti ed al segretario della commissione tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI - MORLINO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO