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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 43

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere paravalanghe sulle pendici montane nella zona del valico di confine nazionale in comune di Brennero in provincia di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1979 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esecuzione, a cura e totale carico dello Stato, di opere paravalanghe sulle pendici montane in prossimità del valico di confine nazionale in comune di Brennero a salvaguardia dell'impianto doganale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e degli abitati, e di opere di difesa dalla caduta di valanghe mediante deviazione in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra le progressive 228,400 e 229,202 in comune di Brennero, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
I progetti relativi alle opere di che trattasi devono ottenere il nulla osta del comandante militare territoriale competente.