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LEGGE 23 dicembre 1978, n. 853

Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  18-1-1979 al: 24-4-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e all'articolo 60, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, assunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il 1 dicembre 1976 e che a tale data non versavano in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, a domanda, con la qualifica di diurnista di terza categoria, nell'amministrazione periferica delle imposte dirette, a prescindere dal possesso del titolo di studio.
Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere
notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette.
L'inquadramento ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data del
relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla successiva data di effettiva prestazione del servizio.
Si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, ai fini del successivo collocamento nel ruolo della carriera esecutiva.