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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 846

Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1979, n. 60 (in G.U. 28/02/1979, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1979)
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Testo in vigore dal:  31-12-1978 al: 28-2-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenute la necessità e l'urgenza di istituire i comitati regionali per i prezzi e le commissioni consultive regionali nonché di prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti comitati regionali, dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Art. 1


Ai fini dell'attuazione della delega conferita alle regioni a statuto ordinario dall'art. 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi, in ciascuna regione è istituito il comitato regionale per i prezzi (C.R.P.), presieduto dal presidente della regione e composto da tre assessori regionali, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della regione o da chi ne fa le veci, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.
In ciascuna regione, inoltre, è istituita la commissione consultiva regionale, presieduta dal presidente della regione o da un membro del C.R.P. da lui delegato e composta di non meno di dieci e non più di venti membri in rappresentanza della regione, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Le funzioni di segretario del C.R.P. sono esercitate da un funzionario della regione, che si può avvalere, per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del comitato e per l'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del C.R.P., delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.
Il comitato regionale dei prezzi e la commissione consultiva regionale sono nominati con decreto del presidente della regione.