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LEGGE 5 agosto 1978, n. 472

Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè norme per la tempestiva copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1978 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:
"La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del fuoco in prova è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta:
1) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
2) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui almeno uno in servizio presso le scuole centrali antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;
4) da un funzionario del servizio ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione".