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LEGGE 1 agosto 1978, n. 437

Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1982)
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Testo in vigore dal: 31-8-1978
al: 2-9-1982
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti
disposizioni,  alla  vedova  ed  agli  orfani dei magistrati ordinari
deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in
conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con
le  funzioni  istituzionali  esercitate,  e' liquidata sulla base del
trattamento    economico   complessivo   iniziale   della   qualifica
immediatamente  superiore  a  quella rivestita alla epoca del decesso
salvo,  in  ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n.
336, e successive modificazioni.
  La  pensione  privilegiata  ordinaria  spettante, in mancanza della
vedova  e  degli  orfani,  ai genitori ed ai collaterali e' liquidata
applicando   le   percentuali   previste   dalle  norme  vigenti  sul
trattamento complessivo di cui al comma precedente.
  Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge
27  ottobre  1973,  n.  629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio
1977,  n.  284,  la  liquidazione  della  pensione privilegiata, come
prevista   nei  medesimi  articoli,  e'  effettuata  sulla  base  del
trattamento  economico  iniziale del grado immediatamente superiore a
quello  rivestito  all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto
disposto   dalla   legge   24  maggio  1970,  n.  336,  e  successive
modificazioni.