stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 agosto 1978, n. 437

Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1982)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-9-1982
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli
orfani  dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per
effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate,
e'  stabilita  in  misura pari al trattamento iniziale complessivo di
attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita
all'epoca  del  decesso,  con  esclusione  delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte
nella  misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto
disposto   dalla   legge   24  maggio  1970,  n.  336,  e  successive
modificazioni.
  La  pensione  privilegiata  ordinaria  spettante,  in  mancanza del
coniuge  e  degli  orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata
applicando  le  percentuali  previste  dalle  norme  vigenti  per  le
pensioni  privilegiate  di riversibilita' sul trattamento complessivo
di cui al comma precedente)).
  Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge
27  ottobre  1973,  n.  629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio
1977,  n.  284,  la  liquidazione  della  pensione privilegiata, come
prevista   nei  medesimi  articoli,  e'  effettuata  sulla  base  del
trattamento  economico  iniziale del grado immediatamente superiore a
quello  rivestito  all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto
disposto   dalla   legge   24  maggio  1970,  n.  336,  e  successive
modificazioni.