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LEGGE 5 luglio 1978, n. 371

Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-7-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le spese di funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi gravano sul bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle stesse sono rimborsate per la metà, a decorrere dal 1 luglio 1958, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Tali rimborsi sono effettuati su richiesta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vistata dai prefetti presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante mandati diretti emessi a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.