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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1224

Modificazione allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  30-7-1978 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 14 - il testo della seconda frase del secondo comma dell'art. 14 è abrogato e sostituito con il seguente:
"La selezione degli studenti da iscrivere al primo anno sarà effettuata mediante esame attitudinale e psicodiagnostico, che permetta di valutare, tenendo conto anche del curriculum di studi dei candidati, l'attitudine a seguire gli studi superiori di medicina".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 353