stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1215

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

nascondi
vigente al 01/05/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1951,  n.  964  e
modificato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  luglio
1952, n. 1207, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   dagli   organi   accademici
dell'Universita' di Ferrara e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ferrara,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  L'art. 106, relativo alla scuola di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella  di
scuola di specializzazione in cardiologia, e' abrogato  e  sostituito
dal seguente: 
 
              Scuola di specializzazione in cardiologia 
 
  Art. 106. - La scuola di specializzazione in  cardiologia  ha  sede
presso  la  clinica  medica  generale  e  conferisce  il  diploma  in
cardiologia. 
  La direzione della scuola e' affidata  al  professore  di  ruolo  o
fuori  ruolo  della  stessa  materia  della  specializzazione  e,  in
carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. 
  Possono iscriversi alla scuola di specializzazione  i  laureati  in
medicina  e  chirurgia  in  possesso  del  diploma  di   abilitazione
all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. 
  La durata  del  corso  di  studi  e'  di  quattro  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione. 
  Il numero massimo di allievi e' di 15 (quindici) per anno di  corso
e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. 
  L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. 
  Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1)  anatomia  umana  normale  ed  embriologia  dello   apparato
cardiovascolare; 
      2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 
      3) biochimica e biofisica; 
      4)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (I); 
      5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 
    2° Anno: 
      1) anatomia patologica (I); 
      2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 
      3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 
      4)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (II); 
      5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 
      6) radiologia (I); 
      7)   aspetti   sociali   ed   epidemiologici   delle   malattie
cardiovascolari. 
    3° Anno: 
      1) anatomia patologia (II); 
      2)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (III); 
      3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 
      4) radiologia (II); 
      5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 
    4° Anno: 
      1)    semeiotica    fisica    e    strumentale    dell'apparato
cardiovascolare (IV); 
      2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 
      3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 
      4) terapia chirurgica; 
      5) terapie intensive cardiologiche. 
  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  pratiche  e'
obbligatoria. Gli allievi  che  non  conseguono  le  attestazioni  di
frequenza  sul  relativo  libretto  non  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni  corso  gli  iscritti,
per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare  le
prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. 
  Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma  di
specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame
di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di
carattere cardiologico. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978 
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 345