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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1209

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-7-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18 aprile 1951, n. 964 e
modificato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 luglio
1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Ferrara,  e convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art.   144,   relativo   alla  scuola  di  specializzazione  in
oncologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  144.  -  Potranno  essere  iscritti alla scuola i laureati in
medicina  e  chirurgia, nel numero complessivo di 30 da ripartire nei
tre anni di corso.
  Gli   articoli   153,   154   e   155,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in  reumatologia,  sono  abrogati  e sostituiti dai
seguenti:
  Art.   153.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  reumatologia,
istituita presso la facolta' di medicina dell'Universita' di Ferrara,
ha  la  durata  di  4 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi
solo i laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami.
  Art.  154.  -  Non  potranno  essere  concesse  per  nessun  titolo
abbreviazioni  di  corso.  Il  numero  complessivo degli iscritti nei
quattro anni di corso non potra' essere superiore a 30.
  Alla  fine  di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi
agli insegnamenti impartiti come specificato nell'art. 155.
  Art.  155.  -  Le  materie di insegnamento ed i relativi esami sono
cosi' ripartiti:
    1° Anno:
      1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
      2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
      3) biochimica di interesse reumatologico;
      4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
      5) immunologia reumatologica;
      6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale).
    2° Anno:
      1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale);
      2) esami di laboratorio in reumatologia;
      3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
      4) farmacologia reumatologica;
      5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
      6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).
    3° Anno:
      1) clinica e terapia ortopedica (biennale);
      2) fisioterapia reumatologica;
      3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
      4) reumo-artropatie professionali;
      5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).
    4° Anno:
      1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
      2) riabilitazione del malato reumatico;
      3) clinica e terapia ortopedica (biennale);
      4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).
  L'art.  157  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1975,  n. 478, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica
che  muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in
oftalmologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  157.  -  La  scuola  di specializzazione in oftalmologia, che
conferisce  il diploma di specialista in oftalmologia, ha sede presso
la  clinica  oculistica  dell'Universita' ed e' diretta dal direttore
della clinica oculistica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a,  chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 342